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Giovanni Maria Riccio

Tax Credit e intelligenza artificiale: buone notizie dal Ministero della Cultura

Buone notizie (finalmente) per il settore cinematografico, in attesa che trovi una piena soluzione – possibilmente senza alcuna crocifissione – la via crucis sul tax credit. La felice novella è proprio relativa a questo tema: difatti, lo scorso 24 aprile, il Ministero della Cultura ha pubblicato i “Criteri interpretativi in merito all’applicazione delle disposizioni in materia di intelligenza artificiale generativa contenute nel decreto tax credit produzione nazionale”.

In particolare, il Ministero ha previsto che il beneficio del tax credit non possa essere concesso alle produzioni che hanno fatto sottoscrivere, ad autori o interpreti, contratti nei quali si prevede la cessione dei propri diritti per utilizzazioni operate da sistemi o modelli di intelligenza artificiale. La disposizione trova applicazione agli autori (e, quindi, a soggettisti e sceneggiatori), nonché agli attori. Tra le categorie interessate, rientrano anche i doppiatori, agli adattatori e ai dialoghisti, mentre non è chiaro se vi rientrino anche gli autori delle musiche (ma, a parere di chi scrive, dovrebbe essere così).

Insomma, le produzioni non potranno utilizzare l’intelligenza artificiale per riprodurre l’immagine degli attori, né, sebbene non sia espressamente menzionata, la loro voce: quindi, per capirci meglio, non sarà possibile accedere ai benefici fiscali del credito di imposta (che sono pari al 40% delle spese di realizzazione delle opere cinematografiche), nel caso in cui elementi fisici degli attori siano ricostruiti artificialmente.

Lo stesso vale, però, anche per l’allenamento delle macchine: in altri termini, soggetti, sceneggiature, dialoghi e così via discorrendo, non potranno essere utilizzati dalle produzioni per insegnare alle tecnologie di intelligenza artificiale a crearne di nuovi.

Si tratta certamente di una conquista – e un plauso va alle associazioni di categoria che hanno avviato un lungo dialogo col Ministero –, ma il bandolo della matassa sembra ancora lontano dall’essere sbrogliato. Le regole sull’intelligenza artificiale sono per lo più di derivazione europea, con il famigerato AI Act, il regolamento dell’UE, che non ha chiarito se e in che modo siano dovuti diritti d’autore o diritti connessi sia per gli input (ossia i dati forniti) sia per gli output (ossia i dati restituiti) dai sistemi di intelligenza artificiale. Lo stesso dicasi per un recente disegno di legge, che pure affronta tangenzialmente il profilo del diritto d’autore, con una norma che fa più confusione che chiarezza.

Non resta, quindi, che godersi questo primo passo, nella consapevolezza che, per dirla col sommo poeta, sarà probabilmente ancora duro calle lo scendere e ‘l salir le scale ministeriali e delle altre autorità competenti, a Roma come a Bruxelles.

*Giovanni Maria Riccio – Ordinario di Diritto privato comparato e socio dello Studio Legale E-Lex

L’AI Act riuscirà davvero a tutelare il diritto d’autore e d’immagine?

L’AI Act, il regolamento europeo che dovrebbe disciplinare l’intelligenza artificiale, riuscirà davvero a tutelare il diritto d’autore e d’immagine? I dubbi non sono pochi.

È di poco tempo fa la notizia che, secondo il Collins Dictionary, la parola più significativa del 2023 è AI. Anche nel settore cinematografico, sono pochissimi i dubbi che, in un’immaginaria top ten dei temi più “caldi” dell’anno, vi siano le tecnologie di intelligenza artificiale.

Del resto, un evento che ha recentemente monopolizzato l’attenzione dei media è stato lo sciopero degli sceneggiatori, che ha paralizzato l’industria per interi mesi: una manifestazione compatta, dura, come non se ne vedevano da decenni, che ha portato la Writers Guild of America a siglare un accordo con la Alliance of Motion Picture and Television Producers, associazione rappresentativa di produttori cinematografici e televisivi. E qual era uno dei principali terreni di scontro della protesta se non i rischi connessi all’intelligenza artificiale e alla forte contrazione delle opportunità e delle condizioni di lavoro di attori e sceneggiatori? Un’impresa storica, che ha confermato che solo uniti si può difendere gli interessi della categoria e, soprattutto, dei lavoratori più esposti. Però, a ben vedere, sebbene il fronte sia stato compatto, non mancano le crepe.

Infatti, un’altra notizia che ha catturato l’interesse dei lettori è il deaging di Harrison Ford nell’ultimo capitolo della saga di Indiana Jones, Il quadrante del destino, realizzato per mezzo di un complesso di tecnologie, tra cui un dispositivo che aveva “imparato”, con un processo di machine learning, le espressioni del volto dell’attore, generando poi le sue facce con un ringiovanimento di oltre quarant’anni. Ford, infatti, ha 81 anni nella realtà, ma solo 35 nei primi minuti del film e tutto questo senza dover ricorrere ad altri attori, come nel passato, ma riproducendo le sue immagini con una sorta di lifting partorito dall’intelligenza artificiale. Un deciso passo in avanti rispetto a tecnologie analoghe, di cui si era fatto uso nel recente passato, ad esempio in The Irishman, dove erano state adoperati raggi infrarossi e grafica computerizzata.

Uno scenario distopico, perché, se abbandoniamo il tecno-entusiasmo che troppe volte vizia con la novità la nostra percezione, non possiamo non notare che una casa di produzione, acquistando i diritti di immagine di un attore, potrebbe ricreare una recitazione infinita, anche al di là della vita biologica dell’attore stesso. Un bel risparmio di spesa per chi investe nel cinema, ma, se si ribalta la prospettiva, una svendita dei diritti degli attori e degli altri operatori del mondo del cinema. Come possiamo arginare questa deriva?

In tanti intravedono nell’emanando AI Act, il regolamento europeo che dovrebbe disciplinare l’intelligenza artificiale, la panacea per ogni preoccupazione. Eppure, se qualcuno si prendesse la briga di passare in rassegna gli 85 articoli del testo legislativo, non ancora approvato in via definitiva, constaterebbe che non esiste una singola disposizione sul diritto d’autore o sui diritti di immagine. Certo, nella sua ultima versione, l’AI Act prevede l’obbligo, per chi utilizza queste tecnologie, di palesare le modalità con cui è stata “allenato” il sistema: quindi, bisognerebbe rendere trasparenti le fonti, rivelando testi, immagini, suoni che hanno educato il sistema di intelligenza artificiale, rendendolo capace di generare nuovi contenuti.

Una risposta però ancora insoddisfacente, se poi si riflette sulla circostanza che siamo al cospetto di una semplice utilizzazione di contenuti e non – in termini giuridici – di una riproduzione, tutelabile dalle regole del diritto d’autore. Difatti, l’art. 3 e (soprattutto) l’art. 4 della Direttiva copyright del 2019 consentono di utilizzare i contenuti legalmente accessibili: si tratta dell’eccezione di text and data mining, che dovrebbe consentire di “nutrire” i sistemi di intelligenza artificiale, in sede di progettazione, con migliaia di contenuti ottenuti scandagliando in rete o riprendendo dalle opere del passato. Il par. 3 dell’art. 4, però, esclude le opere il cui utilizzo non sia stato espressamente riservato “attraverso strumenti che consentano lettura automatizzata”, ma, allo stato, non vi è alcuna certezza sull’ambito di applicazione di tale regola.

Cosa si intende per lettura automatizzata? L’apposizione del simbolo © in calce ad un contenuto (es. una sceneggiatura, un articolo o una canzone) è sufficiente a bloccare (da un punto di vista legale) la pesca a strascico delle tecnologie dell’intelligenza artificiale? E, ancora, le finalità dell’allenamento delle macchine dovrebbero essere limitate all’ambito della ricerca o si estendono anche a successive utilizzazioni commerciali?

Last but not least, chi può essere considerato l’autore di una sceneggiatura creata da un’intelligenza artificiale generativa? Chi possiede o ha istruito la tecnologia? Chi immette le chiavi di ricerca per generare un nuovo testo? Anche su questo, l’incertezza regna sovrana. Affidarsi alle sole regole giuridiche per frenare l’incedere della tecnologia è un po’ come tentare di svuotare il mare con un secchiello. Il diritto è lento, fotografa il presente e difficilmente riesce a prevedere compiutamente il futuro.

Non si vuol negare che un intervento legislativo sia necessario, per fare chiarezza in un campo nel quale in tanti si stanno arricchendo, creando nuovi monopoli delle informazioni, sfruttando il lavoro di altri. Però, da sola, la legge non basta. Serve la consapevolezza della forza data dall’unione di tutti i lavoratori della cultura (in un tempo lontano, si sarebbe parlato di una coscienza di classe).

L’esperienza di Los Angeles e degli studios di Hollywood insegna che non dobbiamo attendere una legge, che potrebbe intervenire quando oramai i giochi sono fatti. Servono accordi sindacali e di categoria, qualcosa che impedisca di ridurre iniquamente il costo del lavoro: non a caso, la WGA ha ottenuto non solo che non sia attribuito valore creativo alle sceneggiature scritte con l’intelligenza artificiale generativa, ma anche che non possano essere negoziati accordi che consentano alle case di produzione di ridurre i compensi degli sceneggiatori che lavorano su bozze realizzate per mezzo dell’AI. Un passo importante, che dimostra che non tutto è perduto se si è uniti nelle rivendicazioni.

*Professore ordinario di diritto comparato, Socio dello Studio Legale E-Lex

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